“FINE VITA”: IL DIRITTO AL SUICIDIO È ESTRANEO ALLA LETTERA E ALLO SPIRITO DELLA COSTITUZIONE

Alcuni recenti interventi in tema di “fine-vita” offrono l’occasione di segnare alcuni punti che riteniamo fermi.
Concordiamo con l’affermazione del Presidente della Corte costituzionale, prof. Barbera, del 18 marzo, secondo cui «in un sistema costituzionale fondato sulla separazione dei poteri» è necessario un «rigoroso (…) rispetto delle decisioni delle sedi parlamentari»”.
Pensiamo che, anche qualora -come nella prolusione presidenziale- si auspichi di estendere il portato costituzionale oltre l’“origine” della Carta fondamentale, non si intenda, né si possa negare che la matrice originale della Costituzione debba essere comunque difesa e sviluppata dal Legislatore. E appartiene a tale matrice originaria, ed al suo contenuto intangibile, soprattutto la strutturale vocazione delle istituzioni alla tutela della vita, come ben recentemente illustrato nella sentenza della Consulta n. 50/2022. In tal senso, gli artt. 2, 3 e 32 impongono, a chiunque abbia responsabilità, di tutelare il bene comune assicurando la “cura” di ogni persona in ogni condizione di fragilità.
Riteniamo, perciò, che invertire il senso e la direzione del Servizio Sanitario Nazionale rispetto all’essenziale dovere di tutela della salute sia una scelta incompatibile con la lettera, lo spirito e i prìncìpi della Costituzione italiana (anche nella sua più estesa interpretazione).
Facciamo, poi, notare come l’ordinamento italiano contenga già due leggi inerenti il c.d. “fine vita” ovvero la legge 219/2017 e soprattutto la legge 38/2010, riguardante le “cure palliative”, la cui ancora modesta applicazione é il più grave vulnus costituzionale attuale, che meriterebbe una ben più ampia attenzione da parte di tutti gli attori istituzionali e culturali.
Ricordiamo, infine, sia che la sentenza 242/2019 è volutamente “auto applicativa”, il che non rende necessario alcun nuovo intervento legislativo, sia, che, in ogni caso, il Parlamento rimane pienamente libero di qualsiasi iniziativa nei limiti costituzionali. Al punto che il paragrafo 2.4 della stessa pronuncia 242/19 chiarisce, fra l’altro, che: «La disciplina potrebbe essere introdotta, mediante una mera modifica della disposizione penale di cui all’art. 580 cod. pen.». Proprio questa appare una opzione su cui i decisori potrebbero seriamente riflettere, in quanto, se nell’art. 580 del c.p. venissero esplicitati gli eccezionali requisiti considerati dalla Corte per attenuare o escludere la responsabilità penale, l’azione che provoca la morte di un’altra persona rimarrebbe dentro il generale giudizio di disvalore insito nella stessa norma penale. Al contrario, una legge che introducesse una procedura positiva del Servizio Sanitario tesa a procurare la morte di un malato, veicolerebbe nella società un giudizio pubblico di disvalore e abbandono della fragilità, che non può essere mai accettato, salvo dimenticare del tutto, oltre all’ l’origine, il senso stesso della Costituzione.
Riflettiamo piuttosto tutti, nelle aule giudiziarie e parlamentari, dentro e fuori la Chiesa, sul monito più volte levato dal Santo Padre Francesco: «non c’è diritto a uccidere, la morte va accolta non provocata!»
Roma, 23 marzo 2024
Centro Studi Livatino e Network associativo “Ditelo sui tetti”