Intervento di Alfredo Mantovano, Vicepresidente Centro Studi Livatino – Ditelo “sui tetti”

Nel pomeriggio di ieri, 9 marzo, nell’Aula magna dell’Angelicum, a Roma, si è svolto il seminario Ditelo SUI TETTI. Pubblica agenda sussidiaria e condivisa, promosso da un network di 70 associazioni, fra cui il Centro studi Rosario Livatino. Introdotto dal card Gualtiero Bassetti, presidente della CEI e concluso dal card Pietro Parolin, Segretario di Stato di S. Santità, il seminario si è articolato in una serie di interventi di rappresentanti delle associazioni, e nelle relazioni dell’avv. Domenico Menorello, del filosofo Dante Antiseri, del politologo Giovanni Orsina, del sen. Maurizio Sacconi e di Alfredo Mantovano. Pubblichiamo a seguire quest’ultima.

1. Negli ultimi decenni in ambito ecclesiale è stato più volte formulato l’auspicio che emerga una ‘nuova generazione di politici cattolici’. È un auspicio da condividere, dando alla espressione ‘politici cattolici’ una declinazione non clericale, bensì di rispetto del dato antropologico.

Quasi mai però è stato espresso auspicio analogo a che sorga una nuova generazione di giuristi cattolici: anche qui l’espressione è esemplificativa e non confessionale, sta a richiamare l’attenzione di chi opera nel modo del diritto per quella che la scuola classica chiama ‘legge naturale’.

Eppure mai come oggi la giurisdizione ha assunto una centralità e un peso politico, di frequente superiori rispetto a quello che svolgono le istituzioni propriamente politiche, come il governo e il parlamento: al punto che da anni il sostantivo più adeguato per qualificare il nostro sistema sembra essere ‘giuristocrazia’, più che democrazia.

2. Sarebbe allora singolare se una agenda pubblica di associazioni che si riconoscono nell’orizzonte di principio della dottrina sociale naturale e cristiana omettesse un cenno sul punto; se si disinteresasse dei soggetti centrali dell’esercizio della giurisdizione: quei giudici che, nel bene e nel male, hanno lasciato e stanno lasciando un segno profondo negli ultimi decenni di vita politica nazionale, quel ‘capitale umano’ dal quale non si può prescindere, se la crisi della giustizia, che sperimentiamo quotidianamente, è anzitutto crisi della magistratura.

Quando la “Riforma” luterana ruppe l’unità della Cristianità europea, la Riforma vera, quella realizzata col Concilio di Trento, identificò nell’istituzione dei seminari il luogo dedicato alla formazione tendenzialmente omogenea e salda dei sacerdoti, in un contesto che aveva visto abbassare il loro profilo medio (prima la formazione era lasciata per lo più alla buona volontà degli ordinari diocesani).

Il richiamo alle vicende ecclesiali di cinque secoli fa non è eccentrico rispetto a ciò di cui parliamo. Con tutte le distinzioni da fare, il giudice incide sulla carne e sul sangue delle persone, e – per quanto di sua competenza – è chiamato a indicare la via giusta nel caso concreto, un po’ come fa il sacerdote quando qualcuno gli si rivolge. Il giudice indossa financo una veste nera non dissimile da quella del sacerdote (o che il sacerdote dovrebbe indossare): ci sarà una ragione per la quale una simile divisa non è richiesta per i parlamentari o per i componenti del governo.

3. La riflessione sul ruolo che il giudice svolge oggi, troppo spesso oltre i confini che la Costituzione gli assegna, è pertanto essenziale. La riflessione dovrebbe partire da lontano: i primi segnali di dispute sulla regolamentazione dei confini fra giustizia e politica risalgono a due secoli fa, quando nella giovane democrazia degli USA, che veniva fuori dalla federazione di più Stati sovrani, ci si rese conto del peso centralistico e uniformante delle pronunce della Corte Suprema.

I tempi ristretti del mio intervento impongono però di guardare ai nostri giorni e all’Italia. Con riferimento all’oggi e alla nostra Nazione, è certo che il superamento della norma di legge da parte del giudice sia diventata prassi consueta. L’“invenzione del diritto”, per riprendere il titolo del libro di un ex presidente della Corte costituzionale, è iniziata negli anni 1960 come “supplenza”: in taluni casi può essere stata una scelta di necessità, forse comprensibile per sanare situazioni intollerabili – pensiamo all’ambiente o all’urbanistica -; ma oggi la supplenza è divenuta una categoria ideologica e una forma di controllo delle scelte della politica. L’esercizio della supplenza da parte della magistratura è stato favorito dall’averla considerata come un intervento neutrale, connotato da terzietà: ma la realtà ha dimostrato quanto sia illusoria una prospettiva del genere.

Infatti, quando giuristi autorevoli invocano il predominio della discrezionalità del giudice in quanto necessaria per apprezzare le caratteristiche specifiche dei casi concreti, è doveroso chiedersi: ma qual è la griglia dei principi per l’esercizio di quella “discrezionalità”? Chi elabora i criteri di “giustezza” tratti dalla dinamica sociale”? Di quali criteri si tratta, e in virtù di quale mandato viene conferito significato alla “dinamica sociale”?

4. Sono almeno tre decenni che schiere di giuristi, taluni di quali hanno assunto cariche istituzionali importanti, propongono l’aggiramento dell’autorità democratica rappresentativa come qualcosa di salutare e di raccomandabile. Sostengono che il luogo della decisione non è bene che sia ancora il Parlamento, perché in esso avvengono scontri di parte; ciò che per la verità in un Parlamento che funzioni costituisce un profilo fisiologico, non patologico: le Assemblee elettive rappresentano le differenti posizioni esistenti nel corpo sociale. Nella loro prospettiva è opportuno invece che quella decisione passi al giudice, in quanto gestore di una “procedura” soft e meno conflittuale.

Per decenni questa convinzione si è fatta strada senza incontrare sostanziali opposizioni, e ha trasformato il diritto in generale, e il diritto penale in modo specifico, nella nuova etica pubblica. Il c.d. diritto vivente si è sovrapposto al diritto vigente: il governo da parte dei giudici, non soltanto nelle materie eticamente sensibili, ha sostituito il governo della legge, che pure la Costituzione conferisce all’esecutivo sotto il controllo del legislativo. L’antinomia colpevole/innocente è stata sostituita dall’antinomia del puro/impuro. Il reato è diventato una colpa sociale per il fatto stesso di essere contestato, al di là del successivo eventuale accertamento della sua consumazione. Il processo penale da strumento per accertare il fatto-reato è diventato ciò che crea il fatto-reato: è la formulazione dell’accusa che costruisce la colpa, non il contrario. Riecheggia l’evangelico ‘Se non fosse un malfattore non te lo avremmo consegnato’ (Gv. 18, 30).

5. L’abbandono del principio di subordinazione alla legge, insieme col tramonto di principi fondanti condivisi, fa individuare il fondamento della legittimazione dei giudici nel sentire sociale, di cui gli stessi giudici si ergono a interpreti. L’intera articolazione giurisdizionale risente di questa impostazione ideologica: a partire dalla Corte costituzionale che, come rivendicato da chi l’ha presieduta negli ultimi anni, oltrepassa il compito, che le spetta, di cancellare le disposizioni illegittime, e ne introduce altre, del tutto nuove. L’intervento sul suicidio assistito (sentenza n. 242/2019) è uno degli ultimi esempi non già di una declaratoria di incostituzionalità, ma della riscrittura ex novo dell’art. 580 cod. pen.

Scendendo ‘per li rami’, si giunge alla giurisprudenza di merito, e in particolare a quanto si agita nella fase delle indagini preliminari: fase che oggi costituisce il baricentro di un’azione di governo più che dell’istanza di punizione del reprobo. Pensiamo a procedimenti penali avviati con grande clamore mediatico a carico di esponenti politici o di manager di grandi imprese, private e pubbliche, conclusi dopo lunghi anni con archiviazioni o con assoluzioni, che tuttavia non cancellano il discredito e i danni causati dalla loro celebrazione. Pensiamo a decisioni, sempre assunte durante le indagini preliminari, dalle quali sono venuti fuori autentici disastri quanto al blocco di importanti opere pubbliche, o che hanno creato illusioni nella lotta ai tumori – ci ricordiamo della cura Di Bella o di Stamina? -, o che hanno concorso a disastri ambientali come la xylella. È che quando la giurisdizione straripa, straripa ovunque: non soltanto sul terreno dei temi eticamente sensibili, ma anche su quello della pubblica amministrazione, e perfino della scienza e della medicina.

6. Intendiamoci, sarebbe interessante una riflessione sui limiti della legge positiva, e sulla crescente distanza che la legge positiva ha manifestato – soprattutto nell’ultimo mezzo secolo – rispetto ai fondamenti di un diritto conforme alla natura dell’uomo; ma non è ragionevole denunciare i limiti dell’attuale produzione normativa e poi prospettare come rimedio l’ulteriore dilatazione dell’arbitrio del giudice.

Di fronte a tutto questo, che cosa fa S. Romana Chiesa? Beatifica un magistrato! Non era mai capitato nella storia. La Chiesa porta sugli altari Rosario Livatino: consapevole, per riprendere le parole di Papa Francesco, (29/11/2019 ai componenti del Centro sudi Rosario Livatino) della sua “sorprendente attualità”, “perché – sono le parole del Pontefice – (Livatino) coglie i segni di quel che sarebbe emerso con maggiore evidenza nei decenni seguenti, non soltanto in Italia, cioè la giustificazione dello sconfinamento del giudice in ambiti non propri, soprattutto nelle materie dei cosiddetti “nuovi diritti”, con sentenze che sembrano preoccupate di esaudire desideri sempre nuovi, disancorati da ogni limite oggettivo”.

Leggendo i testi dei rari interventi pubblici di questo esemplare magistrato – non uomo di altri tempi, è morto nel 1990 – si coglie in lui in modo profetico la voce principale della questione morale riguardante – oggi come in quegli anni – la magistratura italiana: oltre all’aspirazione angosciante a ricoprire posti di vertice, oltre alla spartizione correntizia degli incarichi, la pretesa di superiorità etica del magistrato, quell’“attivismo giudiziario” che decide che esistono vuoti normativi, e che punta a colmarli andando oltre i confini della interpretazione, per giungere alla alla creazione normativa vera e propria.

7. Sulla scia del beato Livatino, con l’agenda che viene presentata oggi mi auguro che i laici cattolici italiani in modo profetico lavorino per ricondurre la giurisdizione nei suoi propri confini, in adesione al quadro di principi iscritto nel cuore dell’uomo.

E spero che la beatificazione di Livatino costituisca il punto di avvio di una riflessione seria, che la Chiesa italiana ha titolo a fare, sul profilo di magistrato che il giudice di Canicattì ha incarnato in modo esemplare, quanto al rigore professionale, al riserbo e al rispetto della dignità delle persone che hanno a che fare con la giustizia. Quante vite distrutte, al di là degli esiti processuali, dall’affermazione ideologica o di carriera di questo o di quel magistrato, o anche solo dalla sciatteria: non compete forse al Magistero, insieme con l’auspicio a che sorga una nuova generazione di politici cattolici, l’esortazione a che i protagonisti della giurisdizione non perdano di vista l’umanità di chi hanno di fronte, e lo sforzo per giungere alla verità del fatto concreto, al netto di qualsiasi condizionamento ideologico? È un punto sul quale, da subito, magari sollecitati dai quesiti referendari sulla giustizia con cui ci si confronterà fra breve, il laicato cattolico è chiamato a misurarsi.

Senza timori, guardando la realtà e traendone le conseguenze operative. Perché questo è giusto fare; e questo, con l’aiuto di Dio, faremo.